Un
bene d'arte affinché risulti un buon investimento - e associ
le caratteristiche di rendimento a quelle di dividendo estetico - deve
essere identificato con precisione e collocato nel suo ambito storico/artistico.
Le origini. Il 1735 è una data importante per il mercato
dei beni artistici e per chi vi investe: in quell'anno l'Inghilterra
promulgò la prima legge sul diritto d'autore, creando lo spartiacque
tra ciò che era vero e aveva un valore, e ciò che non
lo era, e quindi ne era privo. Con questo atto si inizò a parlare
di falsificazione, distinguendola quindi dall'imitazione, e i falsari
divennero soggetti a una pena effettiva, mentre fino ad allora rischiavano
soltanto una condanna morale. Già nel XV secolo apparvero i primi
falsi; alla corte napoletana di Roberto d'Angiò il pittore Colantonio
fu maestro nell'imitare o falsificare i coevi fiamminghi così
come in quello successivo Terenzio d'Urbino fu abilissimo nel farlo
con le opere di Raffaello Sanzio e lo scultore dal Cavino dello il Padovano
con le monete antiche. L'entità del danno era tale che dal XVII
secolo molti artisti iniziarono a compilare liste minute delle loro
opere - a volte corredate da disegni originali - per tutelare se stessi
e gli acquirenti, preservandone così l'autenticità e il
valore: tra questi Claude Lorrain, Marco Antonio Tavella, Elisabetta
Sirani.
La terminologia. Il fenomeno è comunque continuato ed
è presente ancora oggi. Per limitare questo rischio, gli operatori
del mercato dell'arte hanno predisposto una specifica terminologia,
utile a evidenziare il grado di sicurezza che si ha nell'indicare l'autenticità
del bene artistico e che è essenziale conoscere se s'intende
investire in un oggetto d'arte. Va comunque tenuto presente che nel
giudizio di falso è vitale la prova del dolo, cioè dell'animus
che presiede alla produzione e allo smercio dell'oggetto. Prima di giudicare
falsi i beni d'arte, è importante conoscere le diverse tipologie
riguardo alla loro rarità e che, di conseguenza, determinano
il loro valore, attuale e futuro.
Autentico. Autentico è un bene d'arte o un oggetto di
antiquariato che è in tutte le sue parti dell'epoca o del maestro
- pittore, scultore, ebanista, ad esempio - come indicato dallo stile
ed eventualmente dal marchio, dalla firma, oppure dal punzone dell'autore.
Opera d'arte originale. Si definiscono, invece, opere d'arte
originali quelle dovute all'intervento e alla mano di un artista, seppur
ignoto, che l'ha replicata, a differenza della creazione detta autentica.
Attribuzione. Con attribuzione si intende che il nome dell'artista
riportato di seguito è segnalato da seri indizi che lo indicano
verosimilmente come l'autore e che l'opera è stata realizzata
nell'epoca di produzione dell'autore.
Firma o marchio. La dicitura «firma di» o «marchio
di» (a meno che non sia accompagnata da una esplicita riserva
sull'autenticità dei medesimi indizi) vuole significare che l'opera
o l'oggetto che li riportano sono effettivamente stati realizzati dall'artista
citato.
Bottega. L'uso del termine «bottega di» seguito dal
nome di un artista indica che l'opera è stata eseguita nello
studio o nel laboratorio del maestro o sotto la sua direzione. Deve
però anche esserci l'indicazione dell'epoca, nel caso in cui
la bottega abbia conservato lo stesso nome, e abbia continuato a produrre
attraverso più generazioni; i Maggiolini per i mobili e i Bassano
per i dipinti ne sono esempi.
Di scuola. Quando, invece, un'opera sia stata eseguita da un
autore che è stato allievo del maestro o ne abbia subito l'influenza
o ne ha imparato la tecnica si definisce «di scuola». La
definizione è utilizzabile solo se l'opera è stata realizzata
al tempo del maestro o entro 50 anni dalla sua morte.
Multipli e altro. Vi sono poi i multipli, i falsi d'autore, i
preziosi da collezione, le emissioni ufficiali: beni di consumo o beni
reali? Secondo la legge di Baumol (vedi oltre) rientrano nella prima
categoria; hanno, quindi, le caratteristiche di un acquisto e non di
un investimento, utili comunque ad arredare poiché hanno soddisfatto
il gusto estetico dell'acquirente.
Nella nozione di «non autenticità» va comunque ricompresa
l'assenza di corrispondenza tra il bene effettivamente trasferito e
quello oggetto della compravendita, sia sotto il profilo della paternità
sia dell'attribuzione della stessa. Quindi l'acquirente può rivalersi
sul venditore anche nei seguenti casi: paternità dell'autore
diversa rispetto a quella risultante dall'opera o dalla certificazione
rilasciata; opera la cui attribuzione data per certa risulti invece
dubbia o controversa; opera falsa.
* * *
L'economista (la valutazione della convenienza). «Gli oggetti
di antiquariato e le opere d'arte si caratterizzano, in genere, per essere
stati prodotti con metodi artigianali che ubbidiscono alla cosiddetta
legge di Baumol secondo la quale i servizi e i beni espressione della
produzione artistica sono vincolati da limitazioni strutturali all'aumneto
della produttività: il loro valore relativo tende così a
crescere» - sottolinea Stefano Stanzani, responsabile del Laboratorio
sul Commercio dei Beni d'Arte di Nomisma. «Storicamente gli investitori
guardano a investimenti alternativi a quelli finanziari nei periodi di
debolezza delle Borse, cui normalmente corrisponde un rialzo dei prezzi
dei beni reali» - spiega Stanzani. Dal 1992 al 1994 la curva dei
prezzi medi della'arte ha leggermente ripiegato a causa della forte componente
speculativa concentratasi soprattutto sulle opere degli Impressionisti;
poi i prezzi medi hanno ripreso a salire con tendenza quasi costante,
tranne aggiustamenti fisiologici (1996/1997) e 2001/2002). «A causa
delle debolezze economiche, oggi è conveniente l'investimento in
beni reali, ancor più se è confezionato con innovazione
finanziaria senza vincoli di expertise e di diversificazione tipici del
settore. Credo che il momento sia proficuo per la nascita di fondi di
investimento in arte - continua Stanzani: il lento rialzo dei prezzi si
associa al crescente bisogno di sicurezza dei risparmiatori».
Il mercante (rivolgersi a operatori qualificati). Come evitare
di pagare una copia quanto l'opera autentica? «E' bene rivolgersi
o a un mercante qualificato - suggerisce Carlo Carnevali, presidente dell'Artservice,
società per l'art advisory degli antiquari italiani - che risponderà
per ciò che ha venduto o a un buon servizio di art advisory. Così
si evita di fare scelte errate, acquistando opere che poi risultano copie,
falsi o multipli senza valore». «Ad esempio una persona aveva
acquistato un dipinto di Tiziano accompagnato da una perizia che parlava
solo della vita e delle opere dell'artista - continua Carnevali -. Così
si è ritrovato in mano un attestato inutile ed un dipinto di scarso
valore. Vi sono stati casi clamorosi di falsificazioni di dipinti che
oggi possono essere acquistati solo dopo attento esame (ricordiamo il
caso delle opere di Michele Cascella, ndr). Attenzione anche alle icone:
solo gli specialisti sono in grado di riconoscere e quindi di garantire
epoca e autenticità. Si pensi poi che gli argenti punzonati a volte
lo sono con marchi fatti appositamente o che Giorgio De Chirico retrodatava
i propri dipinti sapendo dell'apprezzamento per le sue opere giovanili».
«Il piccolo collezionista - rilevava l'ex presidente della Consob
Guido Rossi - è meno tutelato del piccolo azionista» e auspicava
che il certificato di autenticità venisse redatto in analogia al
prospetto informativo che vincola le società che si appellano al
pubblico risparmio: oggi sembra che il mercato si stia muovendo in questa
direzione.
Il legale (le sanzioni e la tutela).
Ma come ci si difende dall'acquisto inconsapevole
di un falso d'arte? «Sotto il profilo
penale, una normativa sulla contraffazione
di opere d'arte è stata introdotta
con la legge 1062/1971 - spiega Tiziana
Tampieri, avvocato e docente a Bologna di
Circolazione di beni culturali nel diritto
internazionale - oggi la disciplina è
confluita nel Codice dei Beni culturali
e del paesaggio. L'articolo 178 del Codice
punisce con la reclusione da tre mesi a
quattro anni e con la multa da 103 a 3.099
euro chiunque al fine di trarre profitto
falsifica, altera o riproduce un'opera di
pittura, scultura o grafica, un oggetto
di antichità o di interesse storico
e archeologico, nonché chiunque pone
in circolazione come autentici esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti. Stessa
pena anche per chi, conoscendone la falsità,
autentica o accredita tali esemplari. Altre
sanzioni sono previste dalla legge sul diritto
d'autore e dal Codice penale». E il
recupero dei soldi mal spesi? «Sotto
il profilo civilistico si considerano le
modalità in cui si è formata
la volontà dei contraenti. La consegna
di un'opera attribuita a un autore diverso
da quello dichiarato nel contratto di compravendita,
se inquadrata nell'ipotesi della vendita
di aliud pro alio (il bene venduto
appartiene a un genere del tutto diverso
da quello del bene consegnato, ad esmepio
una copia al posto di una replica, ndr)
può avere come effetto la risoluzione
del contratto, con conseguente restituzione
del bene contro rimborso del prezzo pagato.
Il termine di prescrizione è decennale».
Giancarlo Graziani, Affari privati - Il Sole 24 Ore |
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